Art. 192
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 192

192 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Quando la provincia richiedente non ha un catasto geometrico particellare con mappe servibili, l'Ufficio generale del catasto stabilisce, in via approssimativa, anche il termine entro il quale, in relazione ai fondi stanziati annualmente in bilancio, e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno, la formazione del catasto potrà essere compiuta nella provincia medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-192