Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 187
187 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Ove il Governatorato di Roma, le provincie ed i comuni trascurino di provvedere i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento, o propongano locali disadatti od insufficienti, l'Amministrazione catastale assegnerà loro un termine perentorio, non inferiore a giorni 30, trascorso il quale sarà provveduto dall'Amministrazione stessa, d'accordo col Ministero dell'interno, pel Governatorato di Roma, e col Prefetto per le provincie ed i comuni, a spese dei rispettivi enti, e nei limiti dell'assoluta necessità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-187