Art. 182
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 182

182 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
L'Intendenza di Finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perché possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse. Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-182