Art. 179
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 179

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In vigore dal 14 dic 1933
Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-179