Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 177
177 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Nel caso che, ai sensi dell' del Testo unico, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-177