Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 174
174 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Compiute per un intero distretto di imposte od anche, nei casi speciali di cui all' del Testo unico, per un solo comune le operazioni indicate nell'articolo precedente, si stabilisce con decreto Ministeriale l'epoca in cui comincia per ciascun distretto o comune, lo stadio della conservazione del nuovo catasto, cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali fino a nuova disposizione saranno custoditi presso gli Uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto; e si formano, in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per l'esazione dell'imposta, applicando l'aliquota del 10 per cento ai nuovi estimi calcolati in base alle tariffe comunicate dalla Commissione censuaria Centrale, ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-174