Art. 173
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 173

173 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
In seguito alle domande di cui all', lett. a) e b), si introducono negli estratti partitari le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi, e si allestiscono gli atti di conservazione del Nuovo catasto e cioè: a) la mappa particellare, nella quale ogni particella è distinta con proprio numero; b) la tavola censuaria, consistente in un registro che contiene tutti i numeri di mappa risultanti ad attivazione ultimata, disposti in ordine progressivo coi corrispondenti dati catastali e la rispettiva superficie e rendita imponibile; c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le appartengono, con la superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà; d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria; e) tutti gli altri atti, che l'Ufficio generale stimerà necessari o utili per la conservazione del catasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-173