Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 170
170 / 208In vigore dal 14 dic 1933
L'Ufficio generale del catasto, ricevute le tariffe stabilite, ai sensi dell', provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del catasto, cioè:
a) la mappa particellare, nella quale ogni particella è contraddistinta con proprio numero;
b) la tavola censuaria, di cui all', debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;
c) gli estratti partitari di cui all', corretti in seguito ai risultati della pubblicazione e della trattazione dei reclami e completati con l'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;
d) le decisioni della Commissione censuaria provinciale sui reclami in appello;
e) tutti gli altri atti che l'Ufficio generale stimerà necessari od utili per l'attivazione del catasto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-170