Art. 17
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 17

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In vigore dal 14 dic 1933
Le Commissioni censuarie, oltre al disimpegno delle funzioni indicate negli articoli precedenti, prestano il loro concorso alle diverse operazioni del catasto ogni qualvolta vengano richieste dai competenti uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-17