Art. 168
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 168

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In vigore dal 14 dic 1933
Esaurito l'esame dei reclami prodotti tempestivamente, ed emesso su di ognuno il proprio voto, la Commissione provinciale consegnerà reclami e voti all'Ufficio catastale perché li inoltri alla Commissione censuaria Centrale pel tramite dell'Ufficio generale del catasto. La consegna su indicata dovrà essere fatta non più tardi del trentesimo giorno dalla data di ricevimento dell'ultimo reclamo prodotto tempestivamente indicato nel processo verbale di cui al paragrafo precedente. Se alla data prefissa la consegna non viene effettuata, l'Ufficio generale del catasto provoca dalla Commissione censuaria Centrale l'assegnazione alla Commissione censuaria provinciale di un termine perentorio, a norma dell' del Testo unico. Scaduto detto termine, l'Ufficio catastale ritira dalla Commissione censuaria provinciale i reclami, anche se mancanti del suo voto, gliene rilascia ricevuta, e li inoltra alla Commissione censuaria centrale pel tramite dell'Ufficio generale.
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