Art. 165
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 165

165 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
I prospetti delle tariffe di ciascun comune e quelli delle tariffe dei comuni limitrofi, vengono trasmessi alla Commissione censuaria comunale insieme con un manifesto col quale si rende noto che i prospetti medesimi trovansi ostensibili nell'Ufficio comunale durante 30 giorni decorribili dalla data del manifesto stesso. Il detto manifesto deve essere pubblicato immediatamente all'albo comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-165