Art. 164
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 164

164 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Compiute le operazioni catastali di un distretto, od anche nei casi particolari di cui all' del Testo unico, di un comune, secondo le norme stabilite nei capitoli IV e V, l'Ufficio generale del catasto provvede perché siano comunicati alla Commissione censuaria provinciale i prospetti delle tariffe e notificati contemporaneamente alle Commissioni censuarie comunali quello del rispettivo comune, e quelli dei comuni limitrofi, nei quali siano compiute le operazioni catastali predette.
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