Art. 163
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 163

163 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
In quanto la Commissione censuaria Centrale accolga i reclami di cui agli , l'Ufficio generale del catasto, di conformità alle decisioni della Commissione stessa, stabilisce i modi e i termini per le eventuali Operazioni di rettifica.
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