Art. 161
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 161

161 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
In questa occasione, l'Amministrazione catastale, la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, presentano alla Commissione censuaria centrale i loro eventuali reclami intorno ai criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione di qualità e classi. Se dalla risoluzione di detti reclami dovessero dipendere le decisioni della Commissione provinciale su quelli relativi al classamento, la Commissione stessa sospende ogni decisione sopra questi ultimi, in attesa delle risoluzioni della Commissione Centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-161