Art. 160
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 160

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In vigore dal 14 dic 1933
Nei trenta giorni successivi alla consegna di cui all'articolo precedente, la Commissione censuaria provinciale deve decidere in via definitiva sui reclami in appello, comunicare all'Ufficio catastale le decisioni prese, e restituirgli contemporaneamente gli atti ricevuti a mente dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-160