Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 152
152 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Fra le osservazioni che deve fare il perito, come all'articolo precedente, si comprendono le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni di misura, classamento od altro, non avvertiti dagli interessati, che avesse a scoprire durante la pubblicazione od anche posteriormente, purchè non sia iniziata la regolare conservazione del catasto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-152