Art. 150
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 150

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In vigore dal 14 dic 1933
In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato della proprietà al momento della visita, al quale uopo si rilevano e si introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui agli del Testo unico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-150