Art. 15
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 15

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In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione provinciale: a) dà voto motivato sui reclami delle Commissioni comunali contro le risultanze dei prospetti delle tariffe: b) decide in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali. L'Amministrazione catastale può delegare un proprio perito ad assistere alle sedute della Commissione provinciale, per dare schiarimenti e fare osservazioni sopra i lavori ad essa affidati dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-15