Art. 149
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 149

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In vigore dal 14 dic 1933
Chiusa la pubblicazione, completati e riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi Uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni e dei reclami e alle relative verificazioni sopra luogo, allo scopo d'introdurre, ove occorrano, nelle mappe e negli altri atti catastali, le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche domandate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-149