Art. 142
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 142

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In vigore dal 14 dic 1933
Nel solo caso che il reclamo riguardi l'estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa, semprechè questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro. Agli effetti del catasto però non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza stabiliti dall'Ufficio generale del catasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-142