Art. 141
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 141

141 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Per ogni comune devono farsi reclami separati ancorchè riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e i motivi pei quali si reclama.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-141