Art. 14
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 14

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In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione censuaria provinciale si compone di un Presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Rettorato della provincia in adunanza da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito. La commissione provinciale risiede nel capoluogo della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-14