Art. 139
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 139

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In vigore dal 14 dic 1933
La Commissione censuaria comunale ed i periti catastali vigilano che l'assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvedono al buon andamento della pubblicazione. Il comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivati da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-139