Art. 138
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 138

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In vigore dal 14 dic 1933
È proibito all'assistente ed a chiunque altri di estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi. Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio, o di farsela allestire a cura dell'assistente. Questi però non può occuparsene nell'orario destinato per la pubblicazione, e non può autenticare la detta copia, nè pretendere per l'opera sua un compenso maggiore di centesimi dieci per ogni numero di mappa inscritto nell'estratto, e di centesimi dieci per ogni foglio, che venga fornito dallo stesso assistente a proprie spese. L'Ufficio catastale può esigere che l'assistente venga sostituito quando in qualunque modo non adempia al suo dovere o contravvenga alle disposizioni della legge e del presente regolamento, salvo il determinarne la responsabilità per i relativi provvedimenti.
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