Art. 137
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 137

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In vigore dal 14 dic 1933
Spetta all'assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l'ufficio di pubblicazione del catasto, affinché la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss'anche con semplici segni a matita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-137