Art. 136
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 136

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In vigore dal 14 dic 1933
Se l'assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualche altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori ed omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le decorrenti osservazioni, o reclami d'ufficio, negli ultimi giorni che precedono la scadenza del termine fissato dall'-a) qualora, non vengano prodotti dagli stessi possessori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-136