Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 134
134 / 208In vigore dal 14 dic 1933
L'assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati, senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedono, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia benanche riguardo al modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni e di redigere, ove occorra, osservazioni o reclami.
Questi reclami devono essere numerati e inscritti in apposito protocollo a cura dell'assistente, il quale ne rilascia ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-134