Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 133
133 / 208In vigore dal 14 dic 1933
I locali destinati per la pubblicazione del catasto devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.
Tuttavia, nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verifichino altre circostanze particolari, la Commissione censuaria, previo consenso dell'autorità comunale e dell'Amministrazione del catasto, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minor numero di ore, sempre però con riguardo al maggior comodo dei possessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-133