Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 130
130 / 208In vigore dal 14 dic 1933
Prima del giorno suddetto, si trasmettono al Governatore, pel comune di Roma ed al Podestà, per gli altri comuni, affinché ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali, le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:
a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo, con l'indicazione, per ognuno, dell'estratto partitario nel quale è inscritto;
b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie;
c) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni, formata dall'Ufficio catastale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-130