Art. 13
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 13

13 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Spetta alla Commissione comunale segnatamente: a) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio; b) di prestare il suo concorso nella delimitazione del territorio comunale e delle proprietà in esso comprese e di assistere i periti catastali in ogni altro caso indicato nel regolamento; c) di far eseguire la terminazione d'ufficio nei casi indicati dall'; d) di ricevere le denuncie per i miglioramenti; e) di prestare il suo concorso alla qualificazione e classificazione del comune; f) di prestare il suo concorso alla pubblicazione dei dati catastali, nel modo stabilito dal capitolo VI; g) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori, come all'; h) di presentare osservazioni e reclami alla Commissione Centrale sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio comune, come all'; i) di ricorrere alla Commissione censuaria Centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima; l) di fornire ai periti e agli Uffici catastali, nonché alle Commissioni censuarie provinciali e Centrale, tutte le notizie ed informazioni delle quali sia richiesta per le diverse operazioni occorrenti alla formazione del catasto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-13