Art. 129
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 129

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In vigore dal 14 dic 1933
Almeno un mese prima dal giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'Amministrazione del catasto ne avvisa il Governatore, pel comune di Roma, ed il Podestà, per gli altri comuni, invitandoli a predisporre locali adatti, forniti dei necessari mobili e di quant'altro occorre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-129