Art. 121
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 121

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In vigore dal 14 dic 1933
Per quei territori, dove è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quel la quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni e delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intiero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda. Qualora però il patto colonico ponga a carico del proprietario parte delle spese di produzione di cui all', ed a carico del colono: onoranze, prestazioni d'opera gratuite od a prezzo ridotto, spese riferibili al capitale fondiario, ecc., la somma calcolata come al comma precedente, per essere ricondotta a rappresentare la rendita padronale lorda, deve diminuirsi della parte di spese di coltivazione posta a carico del proprietario, ed aumentarsi dei sopracitati oneri gravanti sul colono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-121