Art. 120
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 120

120 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli . In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento, di cui agli . Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal comune, in cui se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all'.
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