Art. 116
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 116

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In vigore dal 14 dic 1933
Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in essa comprese, avuto riguardo alle diversità di estensione e di prodotto delle zone principali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-116