Art. 112
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 112

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In vigore dal 14 dic 1933
Quando si debba ricorrere a stime analitiche, la quantità dei prodotti si determina con riferimento alla media del decennio 1904-13 o di quel periodo di tempo più lungo necessario a comprendere le ordinarie vicende delle colture. La quantità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari e cioè: a) dai danni provenienti dagli infortuni atmosferici (grandine, siccità, borea e simili); b) dai danni periodici o pressochè periodici, derivanti ai terreni prossimi ai vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e metereologici propri di quelle contrade; c) dai danni provenienti dalle inondazioni che si verificano ad intervalli irregolari su zone di terreno che d'ordinario non vengono inondate quasi tutti gli anni, senza però danneggiare il fondo o la sua superficie coltivata in modo da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.
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