Art. 111
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 111

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In vigore dal 14 dic 1933
Allorchè le tariffe si determinano in base ai prezzi di affitto normali al 1° gennaio 1914, si deve tener presente che la rendita padronale lorda è rappresentata dal prezzo d'affitto realizzabile quando le spese di produzione, di cui all', gravino per intero sul conduttore senza altri oneri a carico di esso. Cosicché, quando non si verifichi tale condizione il prezzo d'affitto deve subire speciali aggiunte o detrazioni per ricondurlo a rappresentare la rendita padronale lorda. Si porterà in diminuzione la parte delle spese di produzione accollata al proprietario, ed in aggiunta la parte delle spese relative al capitale fondiario, le onoranze, il costo delle prestazioni d'opera ecc., accollati all'affittuario, l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal conduttore senza decorrenza di interessi a suo favore, ecc. Dalla rendita padronale lorda si passa poi alla rendita imponibile deducendone le spese relative al capitale fondiario di cui agli e seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-111