Art. 104
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 104

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In vigore dal 14 dic 1933
Fra le spese necessarie alla manutenzione dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento del terreno, ricordate nell', si comprendono quelle che sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni d'acque, e simili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-104