Art. 101
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 101

101 / 208
In vigore dal 14 dic 1933
Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, di cui all', sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono inscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti. Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori, allo scopo anzidetto.
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