Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 1933
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta l'opportunità di riunire in un solo testo le norme regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni legislative concernenti il nuovo catasto (testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e legge 2 maggio 1932, n. 476); Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 341, foglio 46. - Mancini.
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