Art. 99
RegolamentoParte VI

Art. 99

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In vigore dal 1 nov 1933
Tutti i provvedimenti di carriera, nonché quelli disciplinari o comunque concernenti il rapporto d'impiego, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per l'eventuale ricorso alla Corte in sezioni riunite, salvo che per lo stesso oggetto vi sia stata altra precedente comunicazione, nel quale caso il termine decorre dalla data della comunicazione stessa.
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