Regolamento›Parte V
Art. 97
98 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Sono estese al personale subalterno, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal presente regolamento per gli impiegati.
Per quanto riguarda la divisa e l'alloggio sono applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118 del R. decreto 30 dicembre l923, n. 2960.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-97