Art. 85
RegolamentoCapo III

Art. 85

36 / 108
In vigore dal 1 nov 1933
La durata del contratto d'impiego non può superare il limite di due anni. È in facoltà insindacabile del presidente, tenuto conto della capacità, del rendimento e della condotta, di rinnovare il contratto per successivi periodi biennali. Al personale che non dovrà essere confermato verrà dato preavviso un mese prima della scadenza del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-85