Art. 81
RegolamentoCapo II

Art. 81

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In vigore dal 1 nov 1933
L'orario giornaliero degli uffici della Corte è di sette ore, ed è diviso in due periodi, con l'intervallo, tra l'uno e l'altro, di almeno due ore, salve le esigenze dei servizi per la giurisdizione contenziosa. Con ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza, sono determinate le ore in cui ha principio ed in cui termina l'orario predetto. Quando la necessità di servizio lo richieda, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale. Per i giorni festivi è stabilito un turno di servizio con orario limitato. Negli uffici esterni della Corte gli impiegati osservano l'orario delle Amministrazioni presso le quali gli uffici stessi sono istituiti.
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