Art. 72
RegolamentoParte II

Art. 72

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In vigore dal 1 nov 1933
La censura e la riduzione dello stipendio, nonché la sospensione dal grado e dallo stipendio sono inflitte con decreto del presidente. I provvedimenti di revoca e di destituzione sono adottati, su proposta del presidente della Corte, con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ove trattisi di magistrati e con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, per gli altri impiegati.
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