Art. 70
RegolamentoParte II

Art. 70

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In vigore dal 1 nov 1933
La discussione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la relativa comunicazione. Ove egli non risieda in Roma, il primo termine è di quindici giorni. Il segretario generale o un suo delegato interviene all'adunanza quale relatore. L'interessato ha diritto di essere sentito personalmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-70