Regolamento›Parte II
Art. 69
82 / 108In vigore dal 1 nov 1933
La Commissione di disciplina, esaminati gli atti, richiede, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, da eseguirsi dal segretario generale, ovvero fissa senz'altro il giorno per la discussione orale.
Il segretario della Commissione comunica al segretario generale e all'interessato il giorno fissato per la discussione. Qualora la comunicazione all'interessato non sia possibile a causa della sua assenza dall'ufficio, sarà ad essa provveduto con le forme previste dagli ultimi due commi dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-69