Art. 67
RegolamentoParte II

Art. 67

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In vigore dal 1 nov 1933
Il magistrato e l'impiegato possono presentare le loro difese entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di ricevuta, o del verbale, o della ricevuta di ritorno, o della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di cui all'articolo precedente. Il presidente, con ordinanza motivata, può prorogare od abbreviare il suddetto termine. È in facoltà del magistrato e dell'impiegato rinunciare al termine, purchè lo dichiarino espressamente per iscritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-67