Art. 66
RegolamentoParte II

Art. 66

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In vigore dal 1 nov 1933
Le contestazioni di cui al precedente articolo sono fatte dal segretario generale con nota che è consegnata dal capo dell'ufficio all'impiegato o dal segretario generale al magistrato. Il magistrato e l'impiegato devono rilasciare dichiarazione di ricevuta, datata e sottoscritta. Qualora si rifiutino di ricevere la nota o di rilasciarne ricevuta, il capo dell'ufficio o il segretario generale redigono apposito verbale. Tanto la dichiarazione di ricevuta, quanto il verbale, debbono dal capo di ufficio essere trasmessi immediatamente al segretario generale. Ove la consegna non sia possibile, perché il magistrato o l'impiegato sia assente dall'ufficio, la nota anzidetta gli viene inviata per posta in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Qualora non si conosca la dimora del magistrato o dell'impiegato, la nota di contestazione è pubblicata in sunto nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-66