Regolamento›Parte II
Art. 64
77 / 108In vigore dal 1 nov 1933
La Commissione di disciplina è nominata annualmente con ordinanza del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composta: di un presidente di sezione, di due consiglieri, di un primo referendario e di un referendario, membri, e di un consigliere, di un primo referendario e di un referendario, supplenti.
In luogo del presidente di sezione può essere nominato un altro consigliere.
In mancanza del presidente di sezione funziona da presidente il consigliere più anziano.
Un impiegato della Corte di grado non inferiore a quello di aiuto referendario, designato dal presidente della Corte stessa, funziona da segretario.
Nel caso che si debba procedere a carico di un primo referendario, parteciperà alle adunanze, in luogo del referendario, il consigliere od il primo referendario supplente.
Tutti i componenti la Commissione possono essere confermati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-64