Regolamento›Parte II
Art. 63
76 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Quando la gravità dei fatti lo esiga, il presidente può decretare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
Il magistrato e l'impiegato sottoposti a giudizio per delitto possono essere sospesi dal grado con privazione dello stipendio; devono essere immediatamente sospesi quando sia stato emesso contro di loro mandato di cattura.
Nei casi di cui ai due precedenti commi, il presidente provvede con suo decreto senza intervento della Commissione di disciplina.
I provvedimenti emessi dal presidente sono definitivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-63